venerdì 15 dicembre 2017

Una conquista di civiltà

Ieri Timehop mi ha ricordato che esattamente tre anni prima avevo pubblicato un post a favore della legalizzazione dell'eutanasia, e il caso ha voluto che proprio ieri venisse finalmente approvata la legge sul testamento biologico: non è proprio la stessa cosa, ma mi sembra un gran passo avanti. Oggi mi limito a condividere due post che ho letto su Facebook al riguardo: uno del giornalista Vittorio Zambardino...
Potete parlarne male finché volete, e io mi unisco a voi, ma in questi cinque anni a guida PD abbiamo avuto i diritti per le coppie di fatto e il biotestamento. Non le leggi ideali, quelle quasi quasi mai stanno nel cielo della politica, ma sono leggi, fatti, e io sono contento
... e un altro pubblicato nella pagina I sentinelli di Milano che illustra nel dettaglio i contenuti di questa legge.
IL BIOTESTAMENTO é LEGGE!
NON LEGALIZZA L'EUTANASIA ma PREVEDE DIRITTI per il PAZIENTE sul proprio FINE VITA.
Ho preparato una SCHEDA in 8 PUNTI in cui spiego esattamente COSA PREVEDE la LEGGE.
Informatevi, leggete, condividete, perché CI RIGUARDA TUTT*
1. LA DAT.
Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione.
2. IL FIDUCIARIO.
Chi sottoscrive le Dat indica una persona di sua fiducia (“fiduciario”) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. L’incarico del fiduciario può essere revocato.
3. IL CONSENSO INFORMATO.
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato tra medico e paziente è espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione.
Il consenso informato può essere revocato anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.
4. E' POSSIBILE L'OBIEZIONE DI COSCIENZA MA L'OSPEDALE DEVE GARANTIRE ATTUAZIONE DELLA DAT.
l medico può fare obiezione tuttavia ogni azienda sanitaria pubblica o privata anche cattolica DEVE GARANTIRE l'attuazione dei principi della legge sul biotestamento.
5. DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO.
Nel caso di paziente con prognosi breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. (IL PUNTO FONDAMENTALE)
6. TERAPIA DEL DOLORE E SEDAZIONE PALLIATIVA PROFONDA.
Il medico, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze.
A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore.
In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
7. NEL CASO DI MINORI. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
8. LA DAT PUO' ESSERE DISATTESA IN CASO DI NUOVE TERAPIE.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT che possono essere disattese dal medico, in accordo qualora le Dat appaiano non corrispondenti alla condizione clinica del paziente oppure sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

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