Dall'articolo 191 del Codice della strada, comma 1:
Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.E cosa dice il comma 4 dell'articolo 190?
È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.Bisogna riconoscere che non tutti lo rispettano... ma torniamo agli obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni. Se le strisce non ci sono proprio, che si fa? Ce lo dice sempre l'articolo 191, comma 2.
Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.Ciò vuol dire che il pedone ha sempre ragione? Non proprio, stando all'articolo 190, comma 5...
I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.Epperò (articolo 191, comma 3)...
I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.Il fatto è che, anche quando le strisce ci sono, non sempre i pedoni fanno lo sforzo di percorrere qualche metro per raggiungerle prima di attraversare la strada, contravvenendo così all'articolo 190, comma 2.
I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.Per non parlare poi di quelli che se ne fregano allegramente dell'articolo 190, comma 3...
È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.Un mio amico era solito dire che, percorrendo strade sprovviste di marciapiede, camminava sul lato sinistro perché «se proprio dovessero mettermi sotto, voglio guardarli in faccia». ;-) In realtà lo prevede esplicitamente l'articolo 190, comma 1.
I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.Troppo spesso, per convincere la gente a rispettare una norma, è necessario colpirla nel portafoglio: in teoria sarebbero previste sanzioni amministrative che comportano il pagamento di una somma da 25 a 99 € (per l'articolo 190) e da 162 a 646 € (per l'articolo 191)... ma sul serio, quante contravvenzioni di questo tipo verranno elevate?!
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